Norme
Controllo infrazioni semaforiche:
Il primo riferimento è l’articolo 41 del codice della strada (d.lgs.285/92), che ai commi 9/10/11 regola il passaggio dei veicoli ai semafori.
Durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa (…).
Durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi’ prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano piu’ arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, ne’ l’attraversamento pedonale, ne’ oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
Controllo elettronico della velocità:
Le regole in materia di limiti di velocità e le sanzioni per chi non li rispetta sono fondamentalmente stabilite dall’articolo 142 del Codice della Strada; inoltre in taluni casi è prevista anche la decurtazione punti ai sensi dell’art. 126 bis CdS.
Le Direttive del Ministro dell’Interno Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009 (Direttiva Maroni) e Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 (Direttiva Minniti) hanno definito specifiche istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di controllo a distanza.
L’articolo 4 del Decreto legge 121 del 2002 convertito con modificazioni dalla Legge 168/02 stabilisce, tra l’altro, che tali impianti possono essere utilizzati dagli organi di polizia stradale sia sulle strade extraurbane principali che sulle strade extraurbane secondarie.
L’installazione degli impianti sulle strade extraurbane secondarie deve avvenire su tratti individuati con apposito decreto del Prefetto.
I dispositivi di rilevazione della velocità installati sono stati approvati con Decreti dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Decreto Dirigenziale Prot. 1550 del 17/03/2017 – Approvazione EnVES EVO MVD 1605
• Decreto Dirigenziale Prot. 4020 del 21/06/2017 – Estensione Approvazione EnVES EVO MVD 1605
• Decreto Dirigenziale Prot. 1883 del 29/03/2013 – Approvazione EnVES EVO MVD
• Decreto Dirigenziale Prot. 4121 del 09/07/2013 – Estensione Approvazione EnVES EVO MVD
• Decreto Dirigenziale Prot. 1584 del 03/04/2014 – Approvazione EnVES EVO MVD 1309
• Decreto Dirigenziale Prot. 2800 del 03/05/2016 – Estensione Approvazione EnVES EVO MVD 1309
• Decreto Dirigenziale Prot. 4668 del 28/07/2016 – Approvazione EnVES EVO MVDm 1507
• Decreto Dirigenziale Prot. 288 del 17/01/2018 – Estensione Approvazione EnVES EVO MVDm 1507